TLP IMPIANTI è sempre aggiornato sulla nuove agevolazioni da proporre al cliente.

L’ufficialità del nuovo decreto Conto Termico 3.0, evoluzione dell’incentivo esistente
operativo dal 2016, è prevista tra la fine del 2024 e i primi mesi del 2025 ed è stata preceduta da
una consultazione pubblica avviata dal MASE e rivolta agli operatori e agli addetti ai lavori.


Il Conto Termico 3.0 è atteso come una delle novità normative più interessanti del prossimo
anno alla luce delle nuove norme 2025 sui bonus edilizi, peggiorative rispetto a quelle in vigore
fino al 31/12/2024. L’agevolazione conto termico costituisce un contributo alle spese sostenute,
non una detrazione fiscale
, a favore della Pubblica Amministrazione, imprese e privati avente
l’obiettivo di incentivare la realizzazione di interventi per l’incremento dell’efficienza
energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili negli edifici esistenti.
Per quanto riguarda il 2024, il contributo massimo offerto dal Conto Termico è pari al 65% delle
spese sostenute per la sostituzione del vecchio impianto con sistemi più efficienti, è possibile
cumulare il Conto Termico 3.0 con altri incentivi non statali, come per esempio i finanziamenti
comunali o di enti locali e sono agevolabili anche le spese per la Diagnosi Energetica e per
l’APE
. Gli interventi ammessi al Conto Termico 2024 sono:

  • Sostituzione di impianti di riscaldamento esistenti con impianti a pompa di calore,elettrici, a gas o geotermici, con potenza fino a 2000 kW
  • Sostituzione di impianti di riscaldamento per serre e fabbricati rurali esistenti con generatori a biomassa, con potenza fino a 2000 kW.
  • Installazione di pannelli solari termici, anche abbinati a sistemi di raffreddamento solare, con superficie fino a 2500 metri quadrati.
  • Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore
  • Sostituzione di impianti di riscaldamento con sistemi ibridi a pompa di calore.


Il Conto Termico 3.0 amplia la platea dei soggetti ammessi al beneficio, ricomprendendo in essa anche gli enti del terzo settore, le comunità energetiche rinnovabili (CER) e le configurazioni di autoconsumo collettivo.
Anche il Conto Termico 3.0 incentiva, per la PA, gli interventi di riqualificazione dell’edificio per renderli di tipo nZEB (edificio a energia quasi zero); a questo proposito
sarebbe stato utile prevedere la possibilità di includere anche gli interventi di messa in sicurezza antisismica, garantendo un opportuno incremento delle tempistiche di realizzazione e dei massimali. La disciplina aggiornata impedisce ai soggetti privati in ambito civile residenziale di ricorrere al Conto Termico per agevolare gli interventi di incremento dell’efficienza energetica (riservati alla PA) e dunque ai privati non è consentito l’uso di questo strumento per

Gestore servizi energetici – CONTO TERMICO prestazioni energetiche
il Conto Termico3.0

agevolare l’installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, anche se tali impianti vengono realizzati congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche. Ciò appare come un limite della disciplina in quanto se un privato sostituisce la caldaia a gas con la pompa di calore elettrica (intervento ammesso), l’installazione del fotovoltaico andrebbe considerato come un intervento “trainato” e quindi ammesso a godere dell’agevolazione.
Nella disciplina del nuovo Conto Termico non saranno più agevolabili le caldaie a condensazione, uno degli interventi più agevolati nella PA con la disciplina attuale, mentre è interessante l’ampliamento degli interventi agevolabili anche agli impianti di produzione di energia termica alimentati a fonti rinnovabili e messi al servizio di processi produttivi e/o reti di teleriscaldamento/teleraffreddamento.
Per i soggetti privati, nel documento di consultazione, la definizione del settore in cui viene realizzato l’intervento (residenziale o terziario) avviene sulla base della categoria catastale dell’immobile oggetto di intervento. Il solo criterio della categoria catastale appare limitante per i frequenti errori di accatastamento e di mancato aggiornamento delle categorie.
Occorre infine evidenziare una recente semplificazione nell’iter procedurale relativo agli interventi finalizzati ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici per migliorare le prestazioni energetiche, riducendo di conseguenza i costi dei consumi: fino al 21 ottobre, per accedere all’incentivo, le persone incaricate dovevano trasmettere al GSE la richiesta di incentivazione con la relativa documentazione, avviando così l’iter di valutazione e di contrattualizzazione in caso di esito positivo alla cui conclusione i responsabili dovevano accettare, tramite il Portaltermico, la scheda-contratto che indicava l’importo definitivo dell’incentivo e le condizioni del contratto.
Dal 21 ottobre gli operatori possono accettare le condizioni del contratto già al momento dell’invio della richiesta; una volta che il GSE approverà la pratica, il contratto sarà attivato automaticamente semplificando il processo e riducendo i tempi di lavorazione (prima della modifica erano mediamente 15 giorni).

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